Venerdì, 09 Febbraio 2018 07:54

D.P.R. 24 novembre 2017, n. 224

D.P.R. 24 novembre 2017, n. 224

Regolamento recante disciplina delle modalità applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nonché le relative procedure contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (pubblicato nella G.U. n.18 del 23 gennaio 2018).

Entrato in vigore il 7 febbraio 2018.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e, in particolare, i commi 82, 83, 84, 85 e 86;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, recante norme sull'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, recante disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare l'articolo 2, comma 2-sexies, lettera d), l'articolo 12, comma 3, lettera a), e l'articolo 18, comma 7, terzo periodo;

Visti i regolamenti comunitari relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare, il regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e il relativo regolamento di applicazione CE n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera m), e 35, comma 3, del predetto regolamento CE n. 883/2004, nonché gli articoli 1, comma 2, lettera b); 3, comma 1, lettera a), e 66, comma 2 del predetto regolamento di applicazione CE n. 987/2009, dal combinato disposto dei quali emerge che il Ministero della salute assolve sia i compiti di organismo di collegamento per i rimborsi delle prestazioni di malattia, sia quelli di autorità statale competente per la definizione delle procedure amministrative contabili con i Paesi dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera;

Visti gli Accordi di sicurezza sociale vigenti con Paesi non aderenti all'Unione europea, nell'ambito dei quali è attribuita al Ministero della salute la funzione di autorità competente e organismo di collegamento per gli adempimenti amministrativi contabili ivi previsti;

Vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, e, in particolare, l'art 7, comma 1;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 22 dicembre 2016, rep. atti n. 236;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 novembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento disciplina le modalità applicative dei commi 82, 83 e 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le procedure contabili e le relative competenze di natura economico finanziaria in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera da riferirsi allo Stato, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2.  Nel presente regolamento sono considerati i costi e i ricavi relativi all'assistenza sanitaria fruita all'estero dai beneficiari a carico dello Stato, delle regioni e delle province autonome, ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea, nonché delle convenzioni internazionali vigenti.

Art. 2

Imputazione economica e regolazione finanziaria dei costi relativi all'assistenza in forma diretta nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, negli altri Paesi dello Spazio economico europeo, in Svizzera e nei Paesi con i quali sono conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria

1.  L'imputazione economica delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria nei Paesi dell'Unione europea, negli altri Paesi dello Spazio economico europeo, in Svizzera e nei Paesi con i quali sono conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, compete alle aziende sanitarie locali ed è definita per il tramite delle rispettive regioni e province autonome di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b), del presente articolo.

2.  Le partite debitorie sono rappresentate dalle fatture, a debito per lo Stato, emesse dalle competenti istituzioni dei Paesi di cui al comma 1 per l'assistenza sanitaria resa agli iscritti al Servizio sanitario nazionale. Le partite creditorie sono rappresentate dalle fatture emesse dalle aziende sanitarie locali per l'assistenza sanitaria resa ad assistiti dai Paesi di cui al comma 1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le regole e le procedure per la compensazione della mobilità sanitaria internazionale, da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'accordo deve indicare, in particolare, i compiti e le responsabilità del Ministero, delle regioni e delle aziende sanitarie coinvolte nella gestione degli scambi di mobilità attiva e passiva, in relazione alle varie fasi previste, costituite dagli addebiti, dalle contestazioni, dalle risposte alle contestazioni, nonché le scadenze per ogni flusso e per ogni fase. L'accordo definisce inoltre le modalità per assicurare il monitoraggio e la verifica del funzionamento dei meccanismi di natura amministrativa e contabile di cui al presente regolamento.

3.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la regolazione finanziaria di quanto previsto ai commi 1 e 2, avviene tramite il capitolo di spesa 4391, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per l'assistenza sanitaria all'estero e il corrispondente capitolo di entrata 3620 del bilancio dello Stato, nonché, in applicazione del citato articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

4.  I costi connessi alla mobilità sanitaria di cui al comma 1 sono imputati:

a)  ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora siano riferiti ai propri residenti;

b)  al bilancio dello Stato, se i costi della mobilità sanitaria siano riferiti a soggetti non residenti in Italia.

5.  I ricavi connessi alla mobilità sanitaria, di cui al comma 1, erogata a soggetti che non risultano a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della normativa nazionale vigente, sono imputati ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

6.  Per l'applicazione degli Accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel cui ambito non è possibile determinare l'imputazione del relativo onere tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero nei casi in cui non è possibile stabilire la residenza del soggetto assistito all'estero, l'imputazione degli oneri viene definita tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

7.  I saldi regionali di mobilità che derivano dalle imputazioni economiche di cui al comma 1, corrispondono alla differenza algebrica dei debiti e dei crediti generati dai costi e dai ricavi di cui rispettivamente ai commi 4, 5 e 6. I saldi regionali di mobilità da imputare a titolo di acconto ai bilanci delle aziende del Servizio sanitario nazionale, per il tramite delle regioni e province autonome, e da considerare in sede di riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sono ricavati dal sistema informativo del Ministero della salute, in applicazione delle disposizioni previste dai regolamenti di sicurezza sociale dell'Unione europea, nonché dagli Accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, relativi all'ultimo esercizio disponibile alla data di predisposizione della proposta di riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale.

8.  Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al comma 7 si provvede, in sede di ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'effettuazione di un sistema di compensazioni annuali in acconto, da operarsi con riferimento a ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, sottoposte a conguaglio annuale a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi pregressi, desunti dal sistema informativo di cui al comma 7.

9.  In caso di saldo nazionale di mobilità sanitaria internazionale negativo, determinato come somma algebrica dei saldi regionali di mobilità di cui al comma 7, il capitolo di spesa 4391 di cui al comma 3, è integrato mediante le occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

a)  con le risorse rese disponibili sui capitoli di spesa per il Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b)  con le maggiori entrate incassate rispetto alle previsioni, affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al comma 3, entro il limite massimo dell'importo che eccede lo stanziamento di bilancio di previsione sul capitolo di spesa 4391.

10.  In caso di saldo nazionale di mobilità sanitaria internazionale positivo, determinato come somma algebrica dei saldi regionali di cui al comma 7, al fine di provvedere alla successiva erogazione, il capitolo di spesa 4391 di cui al comma 3, nonché i capitoli di spesa di cui al comma 9, sono integrati, mediante le occorrenti variazioni di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con le risorse affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al comma 3.

11.  Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti gli importi e le modalità di imputazione e di regolazione finanziaria dei saldi di mobilità sanitaria internazionale relativi agli esercizi pregressi. Gli importi recuperati, ai sensi del presente comma, restano acquisiti nel bilancio dello Stato.

12.  Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, in caso di loro eventuale saldo negativo regionale o provinciale, determinato ai sensi del presente articolo, provvedono al versamento del relativo importo su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla delibera del CIPE relativa alla ripartizione di cui al comma 8 e ne danno comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quindici giorni. In caso di mancato versamento nel termine suddetto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare le somme dovute ai sensi del presente comma a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo ai predetti enti interessati. Dette somme sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul capitolo di spesa 4391 di cui al comma 3, ovvero sui capitoli di spesa di cui al comma 9.

13.  Alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, in caso di loro eventuale saldo positivo regionale o provinciale, determinato ai sensi del presente articolo, si provvede attraverso il trasferimento da capitolo di bilancio allo scopo istituito, opportunamente integrato mediante le occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

a)  con le risorse rese disponibili sui capitoli di spesa per il Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b)  ove occorra mediante riassegnazione delle maggiori entrate incassate rispetto all'importo delle previsioni iniziali di bilancio, affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al comma 3, entro il limite massimo dell'importo che eccede lo stanziamento di bilancio di previsione sul capitolo di spesa 4391;

c)  ove occorra nei limiti del maggior importo stanziato rispetto al relativo fabbisogno, con le disponibilità sul capitolo 4391.

14.  Qualora il riparto delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale non intervenga in tempo utile a garantire la necessaria disponibilità di risorse da parte del Ministero della salute, per effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti agli Stati esteri, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua in via provvisoria e salvo conguagli, i saldi regionali di cui al comma 7, ai fini delle successive occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

Procedure amministrative e contabili in materia di assistenza indiretta

1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando la competenza del Ministero della salute di autorità statale in materia di assistenza sanitaria all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, i costi connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta all'estero, relativi al rimborso delle spese sostenute dall'assistito per sé o per i propri familiari aventi diritto di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono imputati:

a)  ai bilanci delle aziende sanitarie locali, qualora siano riferiti ai propri residenti;

b)  al bilancio dello Stato, qualora siano riferiti a soggetti non residenti in Italia e la relativa regolazione finanziaria avviene tramite il capitolo di spesa 4391 di cui all'articolo 2.

2.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 84, della legge n. 228/2012, ciascuna azienda sanitaria locale rilascia l'attestato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 al soggetto residente interessato.

3.  I soggetti interessati presentano le domande di rimborso, contenenti l'indicazione del luogo di residenza in Italia, all'ufficio consolare entro tre mesi dalla data di effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, salvo i casi in cui l'interessato dimostri di non aver potuto rispettare i termini per motivi di forza maggiore.

4.  L'ufficio consolare inoltra tempestivamente la domanda di rimborso con la relativa documentazione e con il proprio motivato parere circa la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, all'azienda sanitaria locale di residenza dell'interessato.

5.  L'azienda sanitaria locale, dispone, con provvedimento motivato, il rimborso nella misura richiesta o nella misura ridotta secondo quanto previsto dal comma 7, ovvero la reiezione della domanda per tardività o altro motivo.

6.  Restano confermate, per gli assistiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le procedure previste dal citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.

7.  Le spese sanitarie sostenute dagli interessati in territorio estero sono ad essi rimborsate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. Ulteriori modalità di rimborso sono definite con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4

Imputazione economica e regolazione finanziaria degli ulteriori costi relativi all'assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618

1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'assistenza indiretta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 85 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando la competenza del Ministero della salute di autorità statale in materia di assistenza sanitaria all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, i costi connessi all'assistenza sanitaria all'estero di cui agli articoli 3, comma 1, lettera a), e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, in esecuzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici o privati, istituti o medici privati, nonché all'articolo 9 del medesimo decreto, sono imputati:

a)  ai bilanci delle aziende sanitarie locali, tramite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora siano riferiti ai propri residenti;

b)  al bilancio dello Stato, qualora siano riferiti a soggetti non residenti in Italia.

2.  La regolazione finanziaria dei costi connessi all'assistenza sanitaria all'estero, di cui al comma 1, avviene tramite il capitolo di spesa 4391, di cui all'articolo 2, comma 3; a valere sullo stesso capitolo di spesa avviene la regolazione finanziaria dei costi derivanti dagli articoli 5 e 9, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, qualora risultino a carico del bilancio dello Stato.

3.  L'ufficio consolare provvede ai pagamenti in esecuzione delle convenzioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 avvalendosi dei fondi ad esso trimestralmente accreditati dal Ministero della salute e trasmette a quest'ultimo i rendiconti trimestrali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, contenenti anche l'indicazione della regione o della provincia autonoma di eventuale residenza in Italia dell'assistito, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre.

4.  Il Ministero della salute trasmette alla competente regione o provincia autonoma il rendiconto di cui al comma 3, entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

5.  Decorso il termine di novanta giorni dal ricevimento da parte della regione e provincia autonoma del predetto rendiconto senza che sia pervenuta alcuna contestazione in merito alla legittima e corretta imputazione dei pagamenti, il Ministero della salute comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le somme da recuperare distintamente per ciascuna regione e provincia autonoma debitrice.

6.  I recuperi vengono operati in sede di ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale. Dette somme sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul capitolo di spesa 4391 di cui all'articolo 2, comma 3.

7.  Le partite debitorie sono rappresentate dai rendiconti di cui al comma 4. L'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 2, comma 2 dovrà definire anche le regole e le procedure relative alla gestione dei debiti di mobilità internazionale di cui al presente articolo.

8.  Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, compensano i debiti derivanti dai pagamenti di cui al comma 3 con il loro eventuale saldo positivo regionale o provinciale determinato ai sensi dell'articolo 2.

9.  Qualora il saldo di cui al comma 6 risulti negativo, ovvero positivo ma insufficiente al fine della compensazione integrale, la somma dovuta deve essere versata su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla delibera del CIPE relativa alla ripartizione di cui all'articolo 2, comma 8, e ne deve essere data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i quindici giorni successivi. In caso di mancato versamento nel termine suddetto il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare le somme dovute ai sensi del presente comma a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo ai predetti enti interessati. Dette somme sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul capitolo di spesa 4391, di cui all'articolo 2.

10.  Qualora il predetto saldo di cui al comma 6 risulti positivo, la somma dovuta per differenza dovrà essere regolarizzata attraverso trasferimento da capitolo di bilancio allo scopo istituito, opportunamente integrato mediante le occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

a)  con le risorse rese disponibili sui capitoli di spesa per il Servizio sanitario nazionale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b)  ove occorra mediante riassegnazione delle maggiori entrate incassate rispetto all'importo delle previsioni iniziali di bilancio, affluite al capitolo di entrata 3620 di cui al richiamato comma 3, entro il limite massimo dell'importo che eccede lo stanziamento di bilancio di previsione sul capitolo di spesa 4391;

c)  ove occorra nei limiti del maggior importo stanziato rispetto al relativo fabbisogno, con le disponibilità sul capitolo 4391.

11.  Ferma restando l'applicazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 al trasferimento dell'infermo dai Paesi in cui è erogata l'assistenza sanitaria diretta o indiretta, l'imputazione dei relativi costi e la loro regolazione finanziaria avvengono secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 5

Norme finali e transitorie

1.  Le regioni a statuto ordinario fanno fronte alle esigenze finanziarie derivanti dall'applicazione del presente regolamento con le risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale loro attribuite in sede di ripartizione delle risorse stesse.

2.  Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano fanno fronte alle esigenze finanziarie derivanti dall'applicazione del presente regolamento secondo le modalità indicate dalle norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3.  Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, nelle more della ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale e del relativo sistema di compensazioni di cui all'articolo 2, comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze anticipa la cassa sul capitolo di spesa 4391 per assicurare la regolarizzazione dei debiti verso gli Stati esteri e l'effettuazione dei pagamenti previsti dal presente regolamento.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Letto 9179 volte

Lascia un commento

Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.
Codice HTML non è permesso.

Ricerca

Categoria

Select title

Ricerca Universale

Titolo

Titolo A-Z

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autore

Tag

loading
Studio Groenlandia svolge, coi prorpi partner, lo studio legale e l'Istituto Triboniano, servizi di legali, Corsi e seminari, fornitura di Modelli di Atti e contratti.

 

 Via Groenlandia 31 - Roma (E.U.R.)
 +39 06 31070480 +39 06 31070481
Fax  06 23326703
 (per comunicazioni urgenti: 348.7289052)
  amministrazione@studiogroenlandia.it
P.I. 09199860587